Ingiusta Giustizia

La mia storia

PREMESSO

  • Che prima dell’inizio del Giudizio Contabile su segnalazione della Procura della Corte dei conti, la Procura del Tribunale di Palermo ha svolto indagini penali a carico di tutti i chiamati in giudizio per verificare se nell’ambito delle attività procedimentali di erogazione delle somme incriminate fossero stati commessi reati.
  • Che su richiesta del Procuratore della Repubblica, titolare dell’azione penale, le indagini prorogate si sono concluse col decreto di archiviazione del GIP.
  • Che il racconto sarà accompagnato dalla pubblicazione integrale degli atti del processo contabile.

 

A questo punto, qui di seguito in sintesi e con spunti di riflessione espongo i fatti in due parti; nella prima riporterò quanto accaduto rispetto alla formazione del titolo, cioè della condanna, e, nella seconda parte tratterò della parte relativa all’esecuzione della condanna.

FATTO
I

In sede di rendicontazione, gli uffici amministrativi, periferici e centrali, della Regione siciliana accertavano che diversi enti formativi, tutti enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale loro affidati dalla Regione siciliana negli anni 2007-2008 e 2009 ai sensi della l.r. n. 24 del 1976, avevano sostenuto spese per il personale maggiori di quelle inizialmente previste nel progetto autorizzato in conseguenza dell’applicazione del CCNL di categoria. Ritenendo dette spese ammissibili ad ulteriore finanziamento proprio perché inerenti al progetto formativo originariamente approvato, gli uffici predetti, all’unisono, riferivano che occorreva provvedere al pagamento di quanto era stato accertato in sede di rendicontazione. In particolare per focalizzare l’attenzione sulla vicenda personale, in quanto all’epoca (01 Giugno 2008 – 27 Maggio 2009) Assessore regionale della formazione professionale, gli uffici riferivano che 4 dei più enti ed esattamente CORMORANO FELIX, E.N.F.A.G.A. PALERMO, A.R.A.M e C.E.F.O.P., avevano sostenuto maggiori spese per i corsi che erano stati loro affidati nell’ambito del PROF 2007 e che il fabbisogno complessivo necessario per coprire la maggiore spesa sostenuta da questi enti era di € 2.336.051,61. Sulla scorta dei pareri positivi espressi da tutti gli organi amministrativi della Regione intervenuti nel procedimento, emettevo il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, che tuttavia non aveva esecuzione, essendo rimasto privo dell’impegno formale della spesa e della necessaria registrazione (visto) da parte della Ragioneria Centrale Regionale e che, dunque, veniva restituito dalla Ragioneria Centrale.
Infatti, con nota prot. n. 33511 del 15.6.2009, il Direttore Capo della Ragioneria regionale invitava il Servizio Programmazione a modificare gli atti di competenza. Con propria nota il Dirigente Generale del Dipartimento, sulla scorta di informazioni assunte chiariva che si trattava di “adeguamenti contrattuali”. Seguiva, quindi, il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale, dott.ssa Monterosso, sulla scorta dei rilievi contenuti nella predetta avvertenza 406 della Ragioneria Centrale, emetteva un nuovo provvedimento, con cui si impegnava sul capitolo 717910 dell’esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore rispetto a quella indicata nel decreto dell’assessore Incardona. Tale D.D.G., integralmente sostitutivo del D.A. n. 1062 citato, veniva definitivamente registrato al n. 984, questa volta senza alcun rilievo, dal Dirigente della Ragioneria Centrale in data 19.06.2009 ( come doc. con allegato 8, del fascicolo di parte del giudizio RG n. 16311/15).
Quest’ultimo provvedimento, a differenza del D.A. assessoriale citato, veniva quindi portato in esecuzione dagli uffici amministrativi della Regione; i quali, pertanto, erogavano agli enti formativi interessati le integrazioni finanziarie necessarie alla copertura delle maggiori spese dichiarate ammissibili in sede di rendicontazione. (Nel frattempo ero cessato dalla carica di assessore a seguito della crisi di governo già a partire dal 27.05.2009, quindi nulla sapevo e nulla avrei potuto decidere alla luce dei rilievi della Ragioneria Centrale dell’assessorato).
La Procura regionale della Corte dei conti mi ha convenuto dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Sicilia, tra gli altri, sostenendo, in sintesi che con la predeterminazione del finanziamento la Regione individua il limite massimo dell’onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall’ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere e che nessuna integrazione del finanziamento originario è mai possibile, perché nessuna norma primaria o secondaria legittima l’ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.
Si tratta di una tesi palesemente infondata che è stata inutilmente contrastata da tutti i convenuti durante i processi di merito con riferimento specifico ai precedenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, del Giudice ordinario e della stessa Corte dei conti, tutti pacifici e costanti da circa trent’anni confermati anche dalla giurisprudenza palermitana.

Inoltre, nel corso del processo contabile, la mia difesa ha contestato:

1) la sussistenza del nesso di causalità tra la mia condotta e l’evento dannoso, osservando che il decreto n. 1062 del 7 aprile 2009, da me sottoscritto, è rimasto sostanzialmente inefficace ed ineseguito.

2) la non antigiuridicità della condotta ascritta, osservando che, secondo l’insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, 30/03/1990, n. 2611), totalmente condiviso in passato perfino dalla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, ai sensi della l.r. n. 24 del 1976, l’attribuzione di denaro pubblico a totale copertura dei costi rappresenta il momento finanziario di una ben più articolata convenzione di affidamento dell’esercizio di una attività, assunta per legge e strutturata dalla Regione siciliana come “servizio pubblico” e proprio (art. 1), ad un ente privato avente per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4, lett. c). Ente che, attraverso un meccanismo di sostituzione, viene a gestire senza alcun corrispettivo (oltre le spese), in nome proprio l’attività formativa, ma pur sempre in vece e per conto dell’Amministrazione regionale, attenendosi strettamente ai moduli operativi da quella dettati ed inserendosi, quale stazione operativa terminale, nell’organico e pianificato assetto dato al servizio dalla Regione in conformità alle direttive delle leggi quadro dello Stato che regolano la materia. Il rapporto che si crea tra la Regione e l’ente gestore costituisce, in sostanza, una forma di avvalimento, in base al quale la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato (cfr. Cass., S.U., 17 ottobre 1991, n. 10960; Sez. lavoro, 2 febbraio 1998, n. 1020). Garanzia che è configurabile non soltanto quando la Regione non abbia erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, ma anche quando non abbia concesso, come nel caso in esame, parte del finanziamento che – stando alle norme di settore (l.r. n. 24 del 1976; art. 16, comma 4, l.r. n. 27 del 1991 che richiama l.r. n. 12 del 1987; art. 2, comma 1, della l.r. n. 25 del 1993; art. 39, comma 3 della l.r. n. 23 del 2002), avrebbe dovuto erogare, poiché anche in quest’ultimo caso sussiste un obbligo della Regione di tenere l’ente di formazione indenne dalle conseguenze dell’inadempimento “forzato”. In particolare, l’art. 13 della l.r. n. 24 del 1976 stabilisce chiaramente che il trattamento economico e normativo del personale dei centri di formazione è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria e che l’art. 23 della l.r. n. 36 del 1990 statuisce esplicitamente che il finanziamento degli oneri del personale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione. Principi assolutamente pacifici nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., Cass. S.U. 17.10.1991, n. 10963; 22.1.2002, n. 715 (doc. 31) , in cui è detto a chiare lettere: “…che dal suddetto complesso quadro normativo emerge con chiarezza che la Regione, a cui totale carico è la copertura dei costi di formazione professionale in questione…” e della Sezione Lavoro della stessa Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 2.2.1998, n. 1020; 12.7.2012, n. 11925 secondo cui la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato in assenza dell’erogazione del finanziamento dovuto).

3) l’insussistenza della colpa grave, necessaria per l’affermazione della responsabilità amministrativa, rilevando: a) che nella specie la decisione di disporre le integrazioni dei finanziamenti era stata preceduta da una serie di provvedimenti e pareri favorevoli degli organi amministrativi della regione, tutti concordi nell’affermare l’ammissibilità delle spese in questione, e cioè la loro inerenza ai progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione; b) che la Regione siciliana ha costantemente adempiuto all’obbligo – ritenuto perfettamente lecito dalla Corte di Cassazione ed anche dalla giurisprudenza contabile che nell’ultimo trentennio si è occupata della materia – di concedere finanziamenti postumi e ulteriori per le attività formative per le quali, in sede di rendiconto, siano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati, quando, come nella specie, si tratti di spese ammissibili a finanziamento perché relative allo svolgimento delle attività formative preventivamente autorizzate dalla Regione; c) che tale obbligo ha ricevuto l’avallo autorevole della giurisprudenza risalente e pacifica della Corte cassazione (cfr., senza pretesa di completezza, Cass., S.U., n. 2611, n. 2612 del 1990, n. 1096 del 1991, n. 10963 del 1991, n. 2668 del 1993, n. 11309 del 1995, n. 926 del 1999, n. 19 del 2000, n. 400 del 2000, 715 del 2002; n. 12198 del 2002, n. 14473 del 2002, n. 3077 del 2003, n. 14623 del 2003, n. 14825 del 2008, n. 16861 del 2011; Cass., sez. lav., n. 13350 del 1991, n. 1020 del 1998, n. 17688 del 2009) e della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha regolarmente ammesso al visto in passato integrazioni finanziarie del tipo di quelle in esame. Anzi a specificazione ha sottolineato che i provvedimenti vistati e quelli incriminati sono sostanzialmente identici poiché non solo hanno ad oggetto integrazioni per maggiori costi imputabili alla voce personale ma contengono anche gli stessi richiami normativi compresa la circolare a cui le sentenze danno la valenza spropositata di superare la legge e la contrattazione collettiva (al punto di porla a fondamento della condanna).

Su questo punto, e cioè sull’esistenza di tutti gli elementi per escludere l’elemento psicologico della colpa grave, tutte le difese hanno insistito molto. Tuttavia, le sentenze Centorrino sul punto nulla dicono mentre le due che condannano gli altri tre assessori del quinquennio e i rispettivi dirigenti generali e di servizio invece si pronunciano in maniera disordinata e fuori da ogni principio giuridico (basti leggere quella di primo grado dal punto 12.5 e quella di secondo grado dalla pagina 103). In particolare quella di primo grado fornisce una serie di argomentazioni risibili alle quali è stato possibile rispondere in sede di atto di appello e di memorie, quella di secondo grado arriva addirittura a disconoscere il ruolo dell’Ufficio, e, del Magistrato, addetto al CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA, adducendo addirittura una motivazione contraria alla procedura di legge per la riunione in seduta plenaria della Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

La Corte dei conti, Sez. app. per la Sicilia, con sentenza n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015, depositata il 21.7.2015 e notificata il 29.7.2015, ha, quindi, definitivamente condannato tre assessori (che sommati a Centorrino vanno a coprire l’intero arco temporale che va dal 2007 al 2012) , i dirigenti generali che si sono susseguiti ed altri burocrati anche essi susseguitisi o che comunque hanno diretto alcuni servizi per lo stesso arco temporale degli assessori. Tra questi sono stato condannato io al risarcimento della somma di euro 798.800,50 in favore della Regione Siciliana ritenendo “illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto comportanti per la P.A. ingiustificati e sostanzialmente inutili esborsi di ingentissime risorse finanziarie, le procedure con cui l’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione Professionale ha concesso in varie fasi, dapprima a fine anno 2007 e poi nel corso del 2009, a numerosi Enti finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell’ambito del P.R.O.F. 2007”.

Per completare il racconto di quanto accaduto fino al formale passaggio in giudicato della sentenza, occorre a questo punto, evidenziare alcune macro contraddizioni che rendono la condanna palesemente singolare.

– Anzitutto, va sottolineato che nonostante abbia ritenuto illegittimi gli esborsi, la Corte dei conti, ha respinto la richiesta della difesa di estendere il contraddittorio agli enti di formazione interessati, al fine di accertare la sussistenza di un loro obbligo principale di restituire l’indebito.

Per chiarezza è opportuno sottolineare che dalle sentenze di condanna della Corte dei Conti deriva che le integrazioni finanziarie agli enti formativi costituiscono un indebito oggettivo, che, mentre per un verso, giustifica la condanna degli amministratori e dei dipendenti regionali coinvolti nel giudizio di responsabilità amministrativa al risarcimento del danno in favore della Regione, per altro verso, obbliga, ai sensi dell’art. 2033 c.c., gli enti formativi a restituire alla Regione, che ha perciò il dovere di ripetere le somme, le integrazioni finanziarie indebitamente ricevute. In adempimento di tale dovere, ribadito in tutti gli atti amministrativi emessi allo scopo, la Regione ha provveduto con i DDG n. 707 del 8.3.2013, n. 887 del 14.3.2013, n. 970 del 20.3.2013, n. 6466 del 10.12.2013 ad annullare il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009 e a compensare, anche sotto il profilo contabile, l’indebito predetto con i finanziamenti regionali dovuti agli enti interessati in seguito alla rendicontazione finale dei corsi relativi all’Avviso n. 20 del 2011, svolti in anni formativi successivi, facendo venire meno definitivamente anche l’obbligazione al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dei soggetti condannati in sede di giudizio contabile.

Sul punto vi è altresì da sottolineare che ciascun ente, per ciascuno dei corsi che è chiamato a svolgere, sottoscrive il cosiddetto “atto di adesione” nel quale si obbliga a restituire le somme percepite se entro cinque anni dall’espletamento del corso le somme dovessero risultare illegittimamente percepite (quindi nel caso nostro poiché secondo la Procura e le Sentenze le somme sono state date illegittimamente era quanto meno doveroso citare in giudizio gli enti percettori di tali somme).

Il rigetto dell’istanze della difesa di ordinare la chiamata in giudizio degli Enti di formazione, i due pronunciamenti della Sezione di Controllo, la 107 e la 225 del 2015, e le successive azioni della Procura della Corte dei Conti, hanno determinato che chi ha percepito le somme indebitamente le ha incamerate definitivamente e non è stato sottoposto a nessuna azione giudiziaria, e, viceversa, chi li ha concesse in esecuzione di una serie di atti, compresi i Visti della medesima Corte dei conti, firmando un provvedimento assolutamente identico a quelli considerati legittimi dal Magistrato addetto all’Ufficio di Sorveglianza sulla Legittimita’ degli atti della Regione Siciliana, li deve pagare ancorché in assoluta buona fede.

In buona sostanza poiché assessore, o, burocrate devi pagare. Quindi nei fatti è una condanna al ruolo di assessore e/o di burocrate. Se così non fosse gli enti sarebbero stati, quanto meno, chiamati in giudizio considerato che, nelle persone dei legali rappresentanti, avevano sottoscritto l’atto di adesione nel quale, si ripete, erano richiamate tutte le norme, compresa la circolare 6/2004 posta a fondamento della condanna.

– La Corte dei conti, tanto in primo ed ancor di più in appello, non ha voluto, altresì, tenere in nessun conto l’avvenuto intero recupero delle somme che nelle more del giudizio era stato eseguito dall’Amministrazione regionale, la quale, preso atto della sentenza “Centorrino”, si era attivata ed aveva dopo avere annullato i provvedimenti di concessione intimato la restituzione, e in mancanza di esecuzione spontanea, incamerato le somme con lo strumento della compensazione legale.

Anche su questo punto tanto la sentenza di primo grado quanto quella di secondo grado, seppure con motivazioni diverse, ma egualmente fantasiose, nonostante la documentazione prodotta ed in particolare la nota della Ragioneria Centrale della Regione Siciliana, in cui si attesta l’integrale recupero delle somme, mi hanno condannato unitamente agli altri convenuti argomentando con motivazioni singolari.

In esse, per contestare l’avvenuto recupero, si arriva a negare che il credito dell’Ente fosse certo, liquido ed esigibile dimenticando che nei corsi finanziati col FSE la rendicontazione si svolge nel divenire del corso e quindi la certezza, la liquidità e l’esigibilità delle erogazioni sono conseguenziali alla rendicontazione poiché non si può passare alle fasi successive se non sono state rendicontate le precedenti. Anzi i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità sono in re ipsa in quanto, proprio perché trattasi di corsi ammessi al finanziamento, le prime due erogazioni sono dovute a prescindere, e, non sono conseguenza di rendicontazione. Anche sotto questo profilo la condanna è sommamente ingiusta. Se l’interesse fosse stato quello di tutelare l’erario regionale e non la volontà di dare, attraverso la sentenza un esempio, si sarebbe preso atto dell’avvenuto recupero. La Corte dei conti in sede giurisdizionale avrebbe potuto dichiarare l’azione della Procura improcedibile per il sopravvenuto recupero, o, a volere considerare valide le argomentazioni svolte in Sentenza circa la non definitività del recupero, sospendere il giudizio nell’attesa che si definissero gli eventuali giudizi di opposizione alle compensazione proposti dagli enti. [Per i malpensanti si precisa che in questo caso non opera la prescrizione, il decorso del tempo in presenza di un provvedimento di sospensione soprattutto se accompagnato da provvedimenti (sequestro preventivo ad esempio) a tutela delle eventuali ragioni dell’erario, mai avrebbero potuto inficiare l’azione della Procura].

Lo scopo dell’esercizio dell’azione della Procura della Corte dei conti, è la tutela dell’erario pubblico. La mancata considerazione dell’avvenuto integrale recupero delle somme presso gli enti di formazione che li avevano percepiti costituisce una aberrante contraddizione, non solo per le conseguenze che la legge riconnette al recupero sulla improcedibilità dell’azione della Procura contabile, ma anche per la conseguente esposizione dell’erario pubblico ai contenziosi giudiziari ed al risarcimento dei danni ingiustamente provocati a chi è costretto a rincorrere simili aberrazioni.

– Altra singolarità è quella che contraddice il principio che chi ha ricevuto qualcosa indebitamente è tenuto alla sua restituzione. I manuali di Filosofia del diritto lo indicano come uno dei fondamenti di sempre delle comunità umane. Ma, nella mia vicenda, come se non bastasse la Corte dei conti, attraverso le deliberazioni 107 e 225 della Sezione di Controllo, ha indicato come via da percorrere quella di restituire le somme trattenute con la compensazione legale a chi le aveva percepite indebitamente. Si tratta di una aberrazione giuridica, singolare, che però è stata compiuta (sul punto si tenga a mente quanto sopra detto che i rappresentanti degli enti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando firmano il cosiddetto “atto di adesione”, quindi non si tratta mai di somme percepite in buona fede).

Come detto, con nota del 9.4.2014, ho chiesto alla Ragioneria Generale della Regione siciliana la conferma dell’avvenuto integrale recupero delle predette somme, indicando analiticamente i relativi documenti contabili. La Ragioneria, con nota prot. n. 36153 del 25.6.2014, richiamata dalla nota prot. n. 3274 del 22.1.2015, confermava l’emissione delle quietanze in entrata, specificando che, in quel momento, erano stati recuperati complessivamente oltre € 5.000.000 (euro cinquemilioni).

Per chiarezza va precisato, seppure in forma semplificata, che mentre il Giudice Contabile ha giurisdizione sull’accertamento della responsabilità amministrativa, la giurisdizione ad accertare la legittimità della compensazione spetta al Giudice Amministrativo se si contestano i profili di legittimità dell’atto amministrativo col quale si è proceduto, o al Giudice Civile se si contestano violazioni del diritto degli enti a percepire le somme. Tanto i Giudici Civili quanto i Giudici Amministrativi aditi dagli enti nei giudizi che hanno promosso in opposizione avevano già dichiarato, il TAR con una serie di ordinanze di rigetto delle istanze degli enti, ed il Giudice Civile addirittura con sentenza (riguardante uno degli enti interessati al mio provvedimento e cioè il CEFOP in a.s.) che: a) gli atti procedimentali finalizzati al recupero delle integrazioni dichiarate indebite dalla Corte dei Conti erano legittimi; b) la compensazione era legittima; c) nessun diritto degli enti era stato violato

Ma le contraddizioni non finiscono qui.

Nelle sentenze e nelle deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei conti si è fatto ricorso ad argomentazioni di diritto comunitario per sostenere la non compensabilità delle somme indebitamente ricevute con quelle che la Regione aveva l’obbligo di erogare ma nel contempo non si rimette la questione dell’applicabilità dell’istituto della compensazione legale alla Corte di Giustizia Europea. Diverse difese, tra cui la mia, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale, come prevede la legge, alla Corte di Giustizia Europea, ma anche questa richiesta è stata ignorata. Anzi per superare la richiesta di rinvio pregiudiziale si ricorre a reinterpretare in maniera assolutamente “singolare” la legge di contabilità generale.

Anche sull’istituto della compensazione la Corte dei Conti della Regione Siciliana si mostra in piena contraddizione con sé stessa. Infatti mentre con tre provvedimenti precedenti (di qualche settimana) ammette al visto di legittimità l’annullamento e conseguente incameramento delle somme attraverso la compensazione di alcuni decreti; successivamente con i provvedimenti 107 e 225 ritorna sui suoi passi. Ma ciò che deve essere evidenziato è il fatto che in esse (107 e 225) si prende in esame la vicenda che riguarda un ente che non è mai stato oggetto di nessun giudizio erariale. Basta però leggerle per capire che nonostante si affronta l’annullamento di un precedente provvedimento ci si sofferma sul tema della compensazione e cosa ancora più grave si rimprovera l’Amministrazione Regionale di avere agito per il recupero con la compensazione dicendo che non avrebbe dovuto farlo perché viceversa doveva agire contro i condannati. (Di quali condannati si tratterebbe non è dato capirlo poiché il finanziamento oggetto delle deliberazioni 107 e 225 mai hanno fatto parte di azioni della Procura della Corte dei Conti e tanto meno sono stati oggetto di pronunciamenti con sentenza).

A quanto detto si aggiunga che, altri Giudici affrontata la questione, si sono determinati in senso assolutamente opposto a quello della Corte dei Conti di Palermo e la stessa Corte è andata in contraddizione.

Singolarissima la lettera inviata dal Procuratore di Palermo a tutti i Giudici del Tribunale Civile sez. V con la quale ha chiesto a ciascuno dei Magistrati istruttori dei vari giudizi di opposizione instauratosi in seguito all’intimazione di pagamento fatta ai condannati, di essere notiziato di ogni provvedimento che nell’ambito dei vari giudizi sarebbero stati assunti dai singoli Magistrati.

Nel frattempo, mentre i condannati sono sottoposti agli atti di esecuzione, i Giudici di merito di Palermo (come del resto d’Italia) continuano a riconoscere il diritto degli enti ad ottenere gli arretrati contrattuali anche di recente con pronunce successive al 2012.

Altra importante contraddizione, per capire il leitmotiv della mia storia, emerge chiaro sol che si pensi che la Dirigente Generale pro tempore che ha recuperato le somme, presso gli enti, in esecuzione di un principio risalente alla notte dei tempi e condiviso in tutti gli ordinamenti del Pianeta, ed esattamente il principio che “chi percepisce qualcosa indebitamente è tenuto alla sua restituzione”, è tutt’oggi sottoposta ad un processo penale per “PECULATO”.

Viceversa, il funzionario regionale che ha provocato danni al sottoscritto ed all’erario regionale è stato premiato con un Ufficio Speciale che in termini netti significa stipendio da Dirigente Generale di terza fascia.

Ancora, in linea col leitmotiv, l’altra Dirigente Generale la Dott.sa Patrizia Monterosso, chiamata nello stesso giudizio contabile è tutt’ora sottoposta a giudizio penale per avere compiuto un atto a difesa dei propri diritti nell’ambito del Giudizio Contabile.

A questo punto desidero offrire uno spunto di riflessione con una domanda, che non ha alcun pregio giuridico ma aiuta a rendere più chiaro ciò che è accaduto:

“Come è possibile che tutti gli assessori assieme a tutti i dirigenti generali e alti burocrati che si sono succeduti in cinque anni, che quindi non hanno agito nello stesso momento o sotto un unico governo o sotto un unico colore politico, hanno commesso tutti lo stesso identico errore? Veramente tutti questi soggetti si sono comportati con inescusabile superficialità? Cosa li ha indotti a commettere un simile errore? Come è potuto accadere che tutti abbiano commesso lo stesso identico errore?

La risposta è semplice: “tutti questi amministratori e burocrati hanno fatto affidamento e si sono affidati ai VISTI di LEGITTIMITA’ apposti dalla (identica cioè quella di Palermo) Corte dei conti a provvedimenti nell’oggetto, nella forma, nei richiami normativi compresa la famosa circolare 6/2004, assolutamente identici a quelli poi incriminati solo nel 2012. I VISTI avevano dato alle integrazioni l’imprimatur di diritti e come tali erano percepiti. Quei visti ammesso che gli atti di integrazioni fossero illegittimi ( ma non lo erano) hanno indotto in errore gli amministratori ed i burocrati i quali vista la rendicontazione ed il quadro normativo, considerati tutti i precedenti ripetuti dal 1976 in poi, la contrattazione collettiva intervenuta, la giurisprudenza di merito e quella della suprema Corte di Cassazione, i pareri, ed i VISTI di LEGITTIMITA’ della Corte dei conti, hanno firmato i provvedimenti convinti di fare quello che era doveroso fare anche PERCHÉ fino al 2012 mai era stato espresso un parere, o emesso un provvedimento amministrativo o giudiziario da chicchessia, neanche dalla Corte dei conti, che anzi li aveva ritenuti legittimi, che dicesse che i provvedimenti d’integrazione delle erogazioni per la voce del personale fossero illegittimi.

Per correttezza e completezza voglio però rispondere ad altra domanda: “considerato quello che sin qui si è letto, come è possibile che tutti questi Giudici hanno condiviso la richiesta di condanna della Procura della Corte dei conti? Non ho una risposta certa, però posso solo evidenziare che: 1) i Magistrati della Corte dei conti siciliana sono pochi, i più di loro, considerando anche la Sentenza Centorrino, hanno partecipato ai collegi di primo e secondo grado; 2) uno dei Magistrati che negli anni precedenti aveva apposto il Visto di Legittimità alle integrazioni e che avrebbe potuto giudicare nel processo, considerato che presiedeva il collegio nella prima udienza, è andato in pensione nelle more del rinvio dalla prima alla seconda udienza; 3) i giudici di primo e secondo grado lavorano nello stesso immobile e nelle pause prendono il caffè nello stesso spazio. Si tratta di fatti che non certificano alcunché, ma, che al cittadino lasciano delle domande: “se avessero lavorato in Uffici ed immobili diversi il grado di condivisione del pensiero interpretativo sarebbe stato lo stesso?? Se a giudicare in appello fosse stata la Sezione Centrale d’Appello della Corte dei conti, anziché quella che lavora fianco a fianco con la sezione giurisdizionale di primo grado, la condivisione del pensiero interpretativo sarebbe stata la stessa?? Infine, un altro fattore ha, secondo me, giocato un ruolo importante e cioè: “ l’ondata di antipolitica che ha investito il Parlamento, i Consigli regionali, l’ARS e la Regione Siciliana in particolare.

A quanti stanno pensando che però la Corte di Cassazione, che non si trova negli stessi locali della Corte dei conti siciliana, non ha cassato la sentenza, li invito a pensare a quanto sopra ho detto a proposito dell’art. 111 ultimo comma, che rimasto nella sua formulazione originaria, impedisce alla stessa Suprema Corte di Cassazione di valutare la legittimità nel merito della condanna. Il suo sindacato è limitato dei “soli motivi inerenti la giurisdizione”. Sul punto però non si può tacere sul fatto che al fine di limitare i ricorsi in Cassazione quest’ultima ha esteso a dismisura il concetto d’inammissibilità dei ricorsi arrivando al punto di ammettere che anche quando nelle sentenze di merito (1^ e 2^ grado) ci sono errori in iudicando o in procedendo la Corte non ha il potere di sindacarli stante il limite contenuto all’art. 111 ultimo comma della Costituzione. Questo concetto è ribadito anche nella Sentenza della Cassazione pronunciata nel mio caso. Anche qui una domanda: “ma la Giurisdizione non va esercitata correttamente nel rispetto delle regole poste dalla legge o elaborate dalla Giurisprudenza, gli errori in iudicando ed in procedendo sotto questo profilo non investono anche la Giurisdizione? Secondo autorevole dottrina e qualche sparuta pronuncia giurisprudenziale Sì.

Ho tentato anche l’azione di Revocazione della Sentenza sulla base del fatto che i Giudici Amministrativi hanno emesso una sentenza che, approfondendo il merito delle questioni sulla legittimità della compensazione legale eseguita dalla Regione Siciliana, ha statuito che il recupero a) era legittimo; b) era doveroso; c) che la procedura seguita nel recupero era corretta. La sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti siciliana ha rigettato il ricorso. Il Magistrato relatore della Sentenza di rigetto del ricorso per revocazione era lo stesso della Sentenza di Appello che mi ha condannato. Anche questo la legge lo consente, lasciando molto alla sensibilità del Magistrato che può astenersi, ma a mio avviso è una delle riforme di cui il nostro ordinamento giuridico ha urgente necessità. Il Magistrato relatore si era già pronunciato nella sentenza di condanna. In quella relativa alla richiesta di revocazione arriva addirittura ad usare una espressione significativa “dopo l’esito infausto del ricorso in Cassazione”. Eppure egli sa che la Cassazione non è entrata nel merito e non ha eseguito il vaglio di legittimità, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla scorta della comoda adesione all’orientamento di interpretazione formalistico dell’art. 111 ult. comma della Costituzione.

II

In questa parte vi racconterò quello che è accaduto nella fase dell’esecuzione della sentenza di condanna.

Le sentenze di primo e secondo grado avevano ritenuto che, nonostante la Regione Siciliana avesse recuperato le somme indebitamente erogate, il Giudizio non doveva essere sospeso o interrotto poiché i recuperi medesimi non si potevano considerare definitivi.

La Sezione di controllo con le deliberazioni 107 e 225 del 2015 era andata oltre, nonostante non era stata chiamata ad occuparsi della questione, dicendo che le somme recuperate andavano restituite perché compensate in violazione di norme comunitarie. I giudici civili ed amministrativi, investiti invece nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali delle singole posizioni in virtù dei ricorsi presentati dagli Enti di formazione, avevano già detto prima della sentenza di secondo grado che le compensazioni erano legittime e che, quindi, bene aveva fatto la Regione Siciliana a trattenere attraverso l’istituto della compensazione legale le somme a suo tempo erogate e poi dichiarate illegittime dalle sentenze della Corte dei conti.

La questione quindi dopo la condanna, sembrava comunque chiusa, perché la Regione aveva recuperato interamente le somme che, secondo la Corte dei conti, costituivano il danno erariale e la Procura della Corte dei Conti aveva ottenuto la condanna dei citati in giudizio. Sennonché il Dipartimento regionale della formazione professionale, essendo stata messa in dubbio la legittimità della compensazione, ma non l’esistenza dell’indebito, con nota prot. n. 39574 del 1.6.2015, ha espresso l’intenzione di restituire agli enti interessati le somme precedentemente ritenute in compensazione, esponendo le predette somme già incamerate ad una sicura perdita e aprendo, conseguentemente, alla possibilità che la sentenza della Corte dei conti, sez. app. per la Sicilia, n. 179/A/2015 sia posta in esecuzione, con incerti esiti concreti, nei confronti dei soggetti condannati in sede contabile. Il Dipartimento ha, in esecuzione di questo scellerato intento, chiesto ed ottenuto che la Ragioneria Generale della Regione, Servizio bilancio e programmazione, apportasse le consequenziali variazioni al bilancio della Regione Siciliana, e proceduto, richiamando appunto le deliberazioni 107 e 225 della Corte dei Conti e una nota di un funzionario dell’ufficio della Commissione UE, in diversi casi alla restituzione.

La restituzione è avvenuta nonostante tutti i Giudici che si erano pronunciati sulla legittimità della compensazione avevano con sentenza o con atti diversi, ma sempre giudiziari, statuito che le compensazioni erano legittime.

Ciò nonostante il Dipartimento alla Formazione Professionale ha proceduto alla restituzione delle somme già incamerate. Ha cioè ritenuto senza sottoporsi alla Giurisdizione della Magistratura competente di restituire le somme. Di fatto, ha ritenuto sé stessa dotata di Giurisdizione. (Sul punto esaustivo è l’atto di significazione che pubblico qui).

La singolarità della mia storia si riproduce anche nella fase di esecuzione. Ho più volte chiesto la sospensione dell’efficacia del decreto d’ingiunzione e della cartella esattoriale, considerato che le somme erano state già recuperate dalla Regione. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio di opposizione da me promosso davanti al Tribunale di Palermo, ha dato atto che le somme erano nelle casse della Regione ma poiché erano pendenti i giudizi di opposizione proposti dagli Enti, i recuperi non potevano considerarsi definitivamente acquisiti al patrimonio regionale. Inoltre considerato che si tratta di un debito personale che si estingue con la morte del condannato, proprio perché non si fonda su una appropriazione di denaro pubblico, bisognava procedere all’esecuzione forzata. I giudici hanno accolto questa tesi anche sul presupposto che alla fine di tutto l’iter giudiziario se dovessi avere ragione la Regione potrà risarcire il danno in quanto si tratta di somme di denaro e quindi di beni fungibili. Il fatto però di cui non hanno tenuto conto è che i beni, e/o le quote di essi, oggetto di esecuzione sono in parte ereditati, a seguito della morte di mio Padre, (delle relative quote sono stato già espropriato), [ cioè si tratta di quegli stessi beni che erano stati presi di mira dalla mafia] e gli altri sono stati da me acquisiti con sacrifici, col mio lavoro, con la capacità di risparmiare. La fungibilità di alcuni beni come le quote ereditate o la casa di abitazione non hanno solo un valore monetario, quindi, sotto questo punto di vista, non sono esattamente fungibili. Pur tuttavia, i Giudici pur in presenza delle attestazioni dell’avvenuto recupero delle somme rilasciate dal Ragioniere Generale della Regione Siciliana non hanno voluto sospendere l’esecuzione. Sospendere che, ovviamente, non equivale a interrompere, non avrebbe pregiudicato alcun diritto della Regione considerato che erano state iscritte le ipoteche.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il creditore non può abusare del suo diritto e quindi, ad esempio, scelta una azione per il recupero non deve intraprenderne altre contemporaneamente e parallelamente. Nel mio caso la Regione ha proceduto con due diverse procedure una attraverso l’ingiunzione diretta e l’altra attraverso Riscossione Sicilia. Quest’ultima addirittura, solo per dirne una, ha eseguito ben 15 esecuzioni mobiliari anche presso Istituti Bancari con i quali non ho rapporti di conto corrente e/o altro da decenni. Tanto alla fine paga pantalone! Sì perché, ove il debitore (in questo caso io) risulta non avere più rapporti con quell’istituto, Riscossione Sicilia percepirà ( anzi ha già percepito) la relativa, e direi esosa, somma dalla Regione Siciliana (altro che sprechi se questa procedura è adottata pedissequamente per ciascun debitore della Regione Siciliana).

Anche nella fase esecutiva ho riscontrato l’Ingiusta Giustizia. La Magistratura Italiana ha interpretato l’indipendenza della Magistratura in maniera troppo estesa. Ha considerato, con argomentazioni più o meno condivise e/o condivisibili, questa giusta prerogativa appartenente ad ogni singolo magistrato con la specificazione che detta indipendenza debba intendersi in senso pieno ed assoluto.

Sul punto desidero stimolare una riflessione.

Quando l’indipendenza la Magistratura la esercita rispetto al Potere Esecutivo nulla quaestio. Esercitata e pretesa anche nei confronti del Potere Legislativo può portare a delle interpretazioni delle leggi a volte assai distanti dallo spirito della legge medesima, e pur tuttavia, anche questa attività può trovare giustificazione se in linea con i principi ispiratori di un sistema ordinamentale che si evolve e che talvolta, a causa di vuoti legislativi, và integrato anche attraverso l’opera interpretativa della Magistratura. Ma il punto è: questo potere è corretto che lo eserciti ogni singolo magistrato anche quelli che hanno avuto da poco accesso alla carriera di magistrato, o, piuttosto questo ruolo và affidato alla parte di Magistratura che si occupa istituzionalmente di fornire indirizzi interpretativi cioè alla Corte di Cassazione o ad altri organi di ogni singola Giurisdizione a cui la legge attribuisce tale funzione? Se ogni singolo magistrato può discostarsi dall’ interpretazione che della Legge hanno dato la maggior parte dei suoi stessi colleghi o addirittura proporre una interpretazione nuova, diversa da quella comunemente praticata, allora diventa CAOS. Oggi tutto è lasciato alla sensibilità dei singoli magistrati. Essa, però, è mutevole per definizione e quindi crea all’utente, al sistema giudiziario in generale, e conseguentemente al Paese, parecchi problemi. In concreto il Tribunale di Ragusa mi ha dichiarato inammissibile un reclamo fondato sulle attestazioni della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, cioè del creditore procedente, sulla base dell’adesione ad un orientamento giurisprudenziale anziché ad un altro ancorché ampiamente condiviso dalla Corte di Cassazione. Il Giudice di Palermo ha rigettato la mia opposizione chiedendomi una prova che io non avrei mai potuto fornire e cioè che la ricevuta della Ragioneria Generale della Regione Siciliana fosse stata preceduta dalla rendicontazione dei progetti rispetto ai quali è stata eseguita la compensazione ultima.

Insomma un vero e proprio muro di gomma avente un filo conduttore sottile ma univoco. Gli Enti percettori delle somme dichiarate indebite, i loro amministratori, i loro gestori, mai disturbati; io perseguitato, umiliato, esecutato, rovistato ecc. ecc. La domanda è PERCHÉ ????


Carmelo Incardona