Ingiusta Giustizia

Carmelo Incardona

I
PRESENTAZIONE
CHI SONO

Mi chiamo Carmelo Incardona sono avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Sono sposato con Angela, dal nostro matrimonio sono nati Salvatore e Marika.

Dopo il diploma, al liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Vittoria, ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania.

Nello stesso 1989, il 9 Giugno,  un episodio grave ed irreversibile colpì la mia vita: mi venne a mancare tragicamente la figura di riferimento che ogni figlio ha nella propria esistenza, mio padre. Fu ucciso, a 50 anni, per mano dell’ organizzazione mafiosa chiamata  -Clan Carbonaro-Dominante-   appartenente alla cosiddetta “Stidda”.

All’epoca dei fatti avevo venticinque anni ed il maggiore di quattro fratelli.

La “colpa” di mio padre è stata quella: di ribellarsi alle logiche della mafia, dicendo no al “pizzo”; di dichiarare apertamente di non volere pagare; di pensare che, se nessuno avesse pagato la mafia non poteva che soccombere. La colpa di mio Padre è stata, dunque, quella di diffondere questa verità semplice ma difficile da attuare. La difesa del proprio lavoro, della vita sua e della sua famiglia, della sua libertà da condizionamenti esterni, la ribellione alla ingiustizia ed alla sopraffazione, gli costarono la vita nonostante rappresentassero i canoni del normale vivere civile.

La sentenza della Corte di Assise, riportando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dice:“…..Incardona è stato ucciso perché ….Carmelo Dominante ha detto: “Per aggiustare il mercato, ne dobbiamo uccidere uno di loro. Quello che fa più casino, che fa più rumore quando fanno i comizi e questo è Incardona; ammazziamo Incardona e vedrete che gli altri escono tutti i soldi. E così abbiamo deciso di ammazzare Incardona”.

La Corte di Assise, a questo punto, non può fare a meno di commentare e, così, aggiunge: “In realtà l’Incardona con la sua morte l’esempio lo ha dato ma, al di fuori di ogni retorica, tra i più fulgidi di resistenza all’ingiustizia e di opposizione alla sopraffazione.

Dopo essermi occupato per circa un anno e mezzo dell’attività di mio padre, sono tornato a frequentare lo Studio legale dell’avvocato Saverio La Grua.  Terminato il praticantato e superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, mi si è offerta la possibilità di coltivare la mia passione di sempre e cioè: occuparmi della vita politica ed amministrativa della mia Città.

Nel 1993 si svolsero a Vittoria le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale e, per la prima volta, si votava con il sistema che prevede l’elezione diretta del Sindaco.

Fui designato nella squadra degli assessori dell’avvocato Saverio La Grua, il quale era candidato a sindaco con una lista civica di matrice di destra.

Nel 1995 sono stato nominato consigliere di amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa. Attraverso il mio impegno ho ottenuto  risultati a favore dei complessi di edilizia popolare in provincia.

Nel maggio 1998, in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale di Ragusa, sono stato eletto nelle file di Alleanza Nazionale risultando il primo degli eletti di AN e di tutte le altre liste del Collegio elettorale.

A Viale del Fante ho ricoperto la carica di capogruppo di AN e di presidente della Commissione Territorio e Ambiente.

Ho fondato l’associazione culturale “L’Altra Via”, di cui ho avuto l’onore di essere stato il primo presidente.

Nel giugno 2001 sono stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana con 5.232 voti di preferenza su 17.052 voti di lista, conquistando quasi il 31% dei consensi dati al partito di Alleanza Nazionale in provincia di Ragusa.

Nominato membro della Commissione per i rapporti con l’Unione Europea, dal gennaio 2002, sono divenuto  Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana. Quest’ultimo incarico l’ ho ricoperto  fino alla fine della  legislatura.

Nel 2006 sono stato confermato parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana nelle file di Alleanza Nazionale con 9.190 voti di preferenza. Grazie a questo successo, fui nominato, nell’Ottobre 2006, Commissario della Federazione Provinciale dei Circoli di Alleanza Nazionale di Ragusa.

Nel marzo 2007 sono stato eletto per acclamazione presidente provinciale di Alleanza Nazionale.

Nell’aprile 2008 sono stato riconfermato a Palazzo dei Normanni nelle liste del PDL con 12.674 voti di preferenza; quasi il 25% dei voti attributi alla lista.

Il 30 maggio 2008 sono stato nominato Assessore al Lavoro, all’Emigrazione, alla Previdenza Sociale e alla Formazione Professionale del 57° governo della Regione Siciliana.

Nel 2011 sono stato candidato sindaco della Città di Vittoria. Ottenni una percentuale di consensi più alta della media riportata in tutto il Paese dai candidati di centrodestra in quella tornata elettorale, ma non fu sufficiente a superare il Sindaco uscente.

II
DENUNCIA

Ho ricoperto la carica di Assessore regionale per un anno dal 01/06/2008 al 27/05/2009. La delega da me gestita era quella del Lavoro, dell’Emigrazione, della Previdenza sociale e della Formazione Professionale.

Dallo svolgimento di questo ruolo inizia il mio calvario giudiziario. Ho usato il termine CALVARIO non a caso. Con questa espressione intendo richiamare il senso del patire un dolore, intenso, profondo, prolungato ed infinitamente ingiusto. A determinarlo una “GIUSTIZIA” che ho riscontrato sommamente “INGIUSTA”. Dal 5 Ottobre 2012 vivo un dramma che ha sconvolto la vita mia e della mia famiglia. Per evitare che possa sembrare ovvio quanto ho appena affermato, aggiungo che, il mio dolore non è frutto della condanna in sé ( chi scrive sa perfettamente che l’esercizio della funzione giurisdizionale è essenziale nella vita di un Paese) ma deriva, piuttosto, dalla constatazione che essa è infinitamente ingiusta.

Non mi aspettavo che i custodi della Giustizia potessero intendere il principio di legalità come fonte di potere piuttosto che come mezzo per infondere ed amministrare, appunto, GIUSTIZIA. Pensavo che il principio di legalità fosse l’unica fonte ispiratrice della loro missione. Non accettavo l’idea che essi potessero ergersi a presunti giustizieri, o a meri esecutori della voglia popolare di nutrirsi con le teste dei politici. La responsabilità è stata affermata in contrasto con gli stessi canoni utilizzati dalle sentenze e dagli atti giudiziari esistenti fino a quel momento. Per comprendere la veridicità di quanto ora detto basti pensare che lo stesso Procuratore Regionale della Corte dei conti ha qualificato il processo Centorrino: “PROCESSO PILOTA”. Il che è tutto dire!! Dal mio punto di vista è stato interpretato il malumore dell’antipolitica e ad esso è stata data la risposta che la piazza si attendeva.

Violentata la mia vita e quella della mia famiglia, aggredito, additato, ferito nell’orgoglio politico e professionale, oggi raccolgo le poche forze rimastemi, per  raccontare la mia storia affinché questo mio supplizio possa (spero) servire per evidenziare alcuni punti critici del Sistema Giudiziario Italiano, e, tra essi in particolare il vuoto normativo che caratterizza la “Giurisdizione Contabile”. Essa ha assunto una importanza fondamentale nella vita pubblica del Paese e quindi va disciplinata con norme chiare in grado di mettere l’azione politica, l’azione burocratica-amministrativa e l’azione di controllo della Magistratura in grado di riconoscere univocamente la conformità alle previsioni di legge degli atti amministrativi emessi.

III
PRECISAZIONE

Prima di raccontare il mio “calvario”, e soprattutto, prima di pubblicare gli atti del giudizio contabile che mi riguarda, desidero fare una breve e semplice precisazione articolata su due punti: A e B.

(A)

Occorre subito sgombrare il campo da un pregiudizio che in questi anni ho cercato di contrastare invano, che, viceversa, è generalmente presente negli interlocutori. 

Ho riscontrato una diffusa e generale tendenza da parte dell’opinione pubblica, comprese le persone da cui legittimamente potresti aspettarti maggiore consapevolezza, a confondere la responsabilità amministrativa con quella penale. 

Mi è toccato spiegare spesso, anche ad illustri professionisti e talvolta anche laureati in giurisprudenza, che esse sono diverse ed hanno natura diversa. Per semplificare estremamente, e, per i fini che qui interessano, dico solo che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla responsabilità penale, ma non necessariamente. L’una e l’altra non coincidono. Quella penale può stare a fondamento di quella amministrativa ma non né è presupposto necessario. 

Essa è invece ricollegabile al concetto di “mala gestio”.

Le due tipologie di responsabilità presentano forti punti di similitudine, soprattutto in ordine all’iter logico giuridico che il Giudice deve seguire per accertarne la sussistenza o meno.  Come nell’accertamento di quella penale il Giudice, per potere dichiarare in capo a qualcuno la responsabilità amministrativa, è chiamato ad accertare la sussistenza delle componenti strutturali, e, nel farlo, si deve muovere nell’ambito delle regole processuali previste dalle leggi. In questo ambito il legislatore è intervenuto di rado ed in maniera poco articolata. Infatti, da oltre mezzo secolo, si attendeva la riforma del processo contabile che  è arrivata col D.Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174.

Le componenti strutturali dell’illecito amministrativo sono : a) il rapporto d’impiego o di servizio dell’autore con la P.A.; b) la condotta illecita; c) il danno erariale; d) l’elemento psicologico ossia la colpa grave; e) il nesso causale; ( vedi per tutti pagg. 181 e segg. de “La Nuova Corte dei Conti : responsabilità, pensioni, controlli a cura di VITO TENORE – Quarta edizione – 2018  Giuffrè Editore”).

Ho sopra affermato che la Giurisdizione Contabile ha assunto un ruolo importante nella vita del Paese non per enfatizzare, quello che in queste pagine dirò, ma, per evidenziare la nuova situazione che si è venuta a determinare dopo la legge n. 20 del 1994.

Per comprendere la portata e la rilevanza della giurisdizione contabile basti pensare alla fitta ragnatela di norme che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione.

Mi spiego con un esempio concreto. Si parla molto degli innumerevoli cantieri fermi che non vengono sbloccati a causa di lungaggini burocratiche. Quanti si sono chiesti, però, se i burocrati, o, coloro che chiamati ad assumere decisioni e quindi responsabilità,  stentano a firmare gli atti di competenza per paura di sbagliare o per paura di incontrare un Magistrato contabile, che ritenendo che quell’atto è illegittimo, per un motivo qualsiasi  e giuridicamente più o meno fondato,  lo porti a subire un processo? 

Le ipotesi di responsabilità amministrativa andrebbero tipizzate e non lasciate alla libera interpretazione di ogni singolo Procuratore o Collegio giudicante. La particolarità tutta italiana di intendere l’indipendenza del Magistrato (mi riferisco all’indipendenza anche nell’interpretazione, svincolata addirittura da quella delle Magistrature Superiori)  fa sì che in concreto non ci sia un’unica legge, ma, tante a seconda di dove,  quando e da chi la Giurisdizione è esercitata.  In Italia la Giustizia, anziché dare certezze, distribuisce incertezze. Anche in questo caso ricorro ad un esempio, quello più banale : pensate ai verbali di violazione della velocità stradale rilevata con sistemi elettronici, provate a leggere alcune sentenze e constaterete la diversità di trattamento che subiscono gli automobilisti italiani. Questa situazione, oltre che creare incertezze, mina alla base la fiducia nella Giustizia e contribuisce, in maniera significativa, a rendere   palesemente bugiarda la scritta che è riprodotta in ogni aula giudiziaria, e cioè:  “LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI”

(B)

L’azione della Procura della Corte dei conti contro di me, unitamente agli altri 9 chiamati in giudizio, non è conseguenza di un’ azione penale e tantomeno, quindi, di condanna penale. Le persone pensano, almeno la maggior parte, influenzate dalle cronache spesso fuorvianti, che la condanna al pagamento dell’amministratore è la conseguenza di una sottrazione e/o di una  appropriazione, della somma medesima, da questi operata.

Per dirlo in termini netti, la Sentenza e ancor prima la Procura della Corte dei Conti non hanno detto che io e/o gli altri Assessori e Dirigenti, chiamati in giudizio e condannati, nel caso giudiziario che mi riguarda, ci siamo appropriati di denaro pubblico. Se così fosse saremmo stati condannati anche con sentenza penale. Ma come si legge negli atti che qui pubblico, mai è stata iniziato alcun processo penale per i fatti posti a fondamento della condanna pronunciata dalla Corte dei conti, ancorché furono svolte delle lunghe ed approfondite indagini.

Nel concreto sono stato condannato perché ho riconosciuto gli arretrati contrattuali ai lavoratori della formazione professionale, e, perché ho riconosciuto che i maggiori costi relativi alla voce “ personale” derivanti dall’espletamento dei corsi, già svolti e rendicontati, andavano riconosciuti così come era stato fatto da sempre. In particolare tali costi erano stati sempre rimborsati, dal lontano 1976, e non solo in Sicilia ma in tutta Italia. In Sicilia, addirittura dal 2005 in poi, vennero implicitamente considerati dei veri e propri diritti, sganciati da ogni valutazione discrezionale della Regione che avrebbe dovuto solo controllarne la legittimità nell’ammontare attraverso la rendicontazione. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti, infatti, aveva apposto il Visto di legittimità a ciascuno dei provvedimenti di erogazione per costi aggiuntivi relativi alla voce personale che le erano stati sottoposti. Nessuno dei visti di legittimità sugli atti, richiesti dagli uffici dal Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Siciliana all’Ufficio di Sorveglianza sulla legittimità degli atti della Regione Siciliana istituito presso la Corte dei conti e presieduto da un Magistrato contabile,  con i quali erano state disposte integrazioni ai fondi inizialmente assegnati, approvati e destinati per la voce personale, era stato mai ricusato.

A questo punto del ragionamento chi legge, o chi  ascolta, potrebbe formulare maliziose ipotesi (anche per tentare di giustificare la decisione dei Magistrati di ignorare quello che era accaduto fino ad allora e cambiando rotta emettere una sentenza così pesante) del tipo: “ vabbè magari volevi fare o avallare clientelismo”.

Anche su questo pregiudizio, desidero intervenire ed invito chi legge a riflettere su ciò che in concreto accade nella realtà:  quando un corso di formazione viene programmato ed approvato, così come per qualsiasi modulo di insegnamento, nessuno è in grado di sapere in anticipo quanti giorni di ferie, malattie, permessi, congedi per gravidanze, matrimoni, ecc. ecc. saranno chiesti dal personale docente e/o ausiliario. Per ogni giorno di congedo, o altro, il lavoratore dipendente ha diritto (grazie alle sacrosante conquiste sociali) alla remunerazione. Anche l’insegnante o l’ausiliario che sostituisce il dipendente in ferie, permesso o congedo, ha diritto a ricevere il pagamento per il lavoro svolto. Quindi si capisce che non può programmarsi con anticipo l’esatto ammontare del costo finale della voce “personale”. Ipotesi diversa, quando vengono aggiunte ore al modulo scolastico o di formazione professionale. Ma non siamo in questa ultima ipotesi.

Sempre per i malpensanti, preciso che io ho firmato un provvedimento riguardante corsi già svolti e rendicontati, dove quindi non si poteva più incidere minimamente sul personale o altro.

Ho emesso un provvedimento che era  stato preceduto, da tutti i pareri favorevoli di tutti i Dirigenti dell’Assessorato e dalla rendicontazione eseguita dagli enti di formazione in contraddittorio con i funzionari degli Ispettorati Provinciali del Lavoro.

Il Decreto Assessoriale da me firmato è stato emesso nell’ambito di un procedimento amministrativo, svolto correttamente senza saltare passaggi o aggiungerne di nuovi. Infatti, non sono stato accusato di avere seguito, svolto, applicato una procedura nuova, diversa ecc. e/o sbagliata. Quindi, la condanna non si fonda nemmeno su un errore nella procedura seguita. Né, come qualcuno ha detto, mi hanno orchestrato un tiro mancino i dirigenti o altri politici. Né ho seguito un cattivo consiglio. Questo assunto è smentito dal fatto che nello stesso giudizio ci sono anche coloro che mi avrebbero dovuto giocare il tiro mancino.

Inoltre, ove ciò fosse avvenuto, sarebbe sempre stata necessaria la partecipazione attiva della Magistratura contabile. Quindi, sgombriamo il campo da complottismi e concentriamoci sul dato fattuale: “ E’ un caso di MALA-GIUSTIZIA”.

Le sentenze, di primo e secondo grado, dicono che la concessione di somme dopo la programmazione originaria era sbagliata e che vigeva il principio assoluto della non incrementabilità della somma originariamente stabilita.

Esse si sono  aggrappate ad una circolare scritta male, voluta probabilmente per creare ostacoli e non per semplificare il settore: la circolare 6/2004.

La Corte dei Conti, con la sentenza che mi riguarda e con quella precedente con la quale è stato condannato, fra gli altri, l’Assessore Mario Centorrino, ha mutato, nei fatti, l’ interpretazione e l’applicazione della circolare 6/2004. Essa fino al 2012, cioè dal 1976 e fino a tre anni dopo da quando sono stato assessore regionale, era stata sempre applicata in linea con il complesso ed articolato quadro normativo del settore, tanto è vero che le integrazioni se documentate dalla rendicontazione venivano regolarmente riconosciute ed approvate,non finirò mai di ripeterlo,anche dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Differente era il punto di partenza dell’iter logico giuridico seguito fino alla sentenza cosiddetta Centorrino,  emessa appunto nel 2012.

Secondo la Costituzione, la formazione è di competenza dello Stato e delle Regioni che possono delegarla ad organismi esterni alla P.A. anche privati. La natura del rapporto giuridico, tra enti di formazione e Regione Siciliana (in linea col resto d’Italia), era pacificamente considerata  “ concessione di pubblico servizio “ e non  appalto di servizi.  In buona sostanza cioè, gli enti di formazione erano dei concessionari di cui la Regione si avvaleva per svolgere un compito a cui era ed è tuttora tenuta. Infatti, gli enti in questione erano in questa condizione: svolgevano, quali concessionari inseriti nel cosiddetto elenco degli enti accreditati, il servizio della programmazione e svolgimento dei corsi formativi previsti nel P.R.O.F, in nome proprio ma nell’interesse della Regione che rimane(va) titolare del potere-dovere di provvedere alla Formazione Professionale dei cittadini. Questa tipologia di rapporto, ribadisco subito per i soliti affetti da pregiudizio, è stata applicata da Bolzano a Palermo. Fino alle sentenze della Corte dei conti, che qui pubblico, era, quindi, chiaro che il costo del personale, non perfettamente programmabile e sostenuto in forza ed in virtù di un rapporto giuridico tra le Regioni e gli enti di formazione sussumibile nel cosiddetto rapporto di “concessione di pubblico servizio”, era tutto a carico della Regione, così come peraltro affermato anche dalla Corte di Cassazione. [Sì, avete letto bene: anche la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare l’obbligo della Regione Siciliana di accollarsi i costi del personale Cass. civ. Sez. Unite 22-01-2002 n. 715]

Un principio di buon senso, prima ancora che giuridico, vuole che, se qualcuno svolge un lavoro  nell’ interesse di qualcun altro,  deve essere indennizzato anzitutto di tutte le spese del personale.

Il provvedimento emesso si fondava, quindi, su principi e regole condivise da oltre trent’anni dalla Pubblica Amministrazione, dai Giudici Ordinari, compresa la Cassazione, dal CGA che aveva emesso uno specifico parere,  e ( aprite occhi ed orecchie) dagli stessi Giudici della Corte dei Conti che non avevano manifestato tale loro pensiero in un corridoio o sotto l’ombrellone bensì nel pieno svolgimento della loro funzione, attraverso la Sezione di Controllo della Corte dei Conti medesima (cioè siciliana).

Fino al Dicembre 2006,  appena due anni e quattro mesi prima del provvedimento da me emesso ( 7 aprile 2009), tutti i provvedimenti concessori di somme ulteriori a copertura dei costi del personale, per i quali era stato chiesto il visto di legittimità, erano stati regolarmente ammessi al “ VISTO DI LEGITTIMITA’” della Sezione di Controllo della Corte dei conti e tutti riportavano tra le fonti che giustificavano l’emissione del provvedimento medesimo la circolare 6/2004.

Il principio della incrementabilità dei fondi originariamente concessi era stato cioè formalmente ammesso, riconosciuto ecc. ecc. dalla stessa Corte dei conti nella sua funzione di controllo della spesa pubblica.

Eppure io e gli altri chiamati in giudizio, ad eccezione di uno solo (l’ex presidente Lombardo), siamo stati condannati.

I Giudici della Sezione di Controllo della Corte dei conti siciliana, che avevano VISTATO i precedenti provvedimenti per i quali era stato chiesto il parere di legittimità, non sono stati sfiorati da alcuna azione. Anzi gli anni, in cui la Sezione di Controllo della Corte dei conti ha emesso i Visti di Legittimità, non sono stati oggetto di alcuna indagine e/o azione giudiziaria neppure a carico dei Dirigenti ed Assessori pro tempore.  Il principio di buon senso, sopra detto, è stato nel mio caso incriminato, viceversa,  per gli anni 2005 e 2006 ignorato. Dirigenti, Assessori e Magistrati che avevano a vario titolo emesso e/o avallato l’erogazione di somme con la stessa motivazione, cioè a copertura dei maggiori costi del personale, riscontrati a seguito di rendicontazione, non sono stati sfiorati da alcun Giudizio Contabile.

La circostanza che la Sezione di Controllo avesse ammesso al Visto di legittimità tutti i provvedimenti di erogazione delle integrazioni, che le erano stati sottoposti perché attingenti al FSE e non alla finanza regionale come quello mio e gli altri incriminati, è particolarmente importante. Anzitutto da essa si deduce che il principio della incrementabilità era già condiviso anche dall’UE. Infatti ogni provvedimento di spesa veniva (tutt’ora é cosí) poi sottoposto al vaglio dell’UE attraverso l’attività di rendicontazione della spesa a cui è tenuta la Regione Siciliana nei confronti della UE. In secondo luogo il Visto di legittimità, come ha chiarito definitivamente il combinato disposto dell’art. 69 comma 2 ed il comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 174/2016 (sul punto Vedi per tutti “ La Nuova Corte dei Conti a cura di Vito Tenore – Giuffrè Editore  – 2018 4 ^ edizione – pagg. 365-382), fa venire meno l’elemento psicologico della colpa grave.

La legge vuole, infatti, per la dichiarazione da parte del Giudice della responsabilità, la sussistenza tra gli altri, come sopra evidenziato,  di due elementi per l’affermazione della responsabilità amministrativa;  uno oggettivo:  la illegittimità dell’atto incriminato;  l’altro soggettivo: la colpa grave.

La mancanza di uno degli elementi strutturali non consente (o non dovrebbe consentire)  l’affermazione della responsabilità amministrativa.

La Giurisprudenza Contabile ( ad eccezione di quella siciliana nel mio caso)  Penale e Civile, che ha affrontato il tema della sussistenza della colpa grave in capo all’agente che compie un atto e/o un’azione rilevante ai fini della dichiarazione delle rispettive responsabilità, ha unanimemente ritenuto che la colpa grave non è riscontrabile quando l’agente si uniforma ad un orientamento giurisprudenziale ancorché esso non sia univoco. Nel mio caso ci siamo (io e gli altri chiamati in giudizio) uniformati all’unico orientamento presente nell’ordinamento giuridico. Infatti, al momento in cui ho firmato il provvedimento in questione, non esisteva alcun parere, sentenza, orientamento dottrinario o giudiziario che lo ritenesse illegittimo anzi, al contrario, era condiviso unanimemente da tutti gli organi istituzionalmente chiamati ad esprimere un parere. Addirittura, la Corte dei conti  di Palermo, quando era stata chiamata a pronunciarsi, aveva sempre riconosciuto la legittimità ammettendo al visto tutti, dico tutti, i provvedimenti di concessione di quelli che ora sono definiti “ extra budget”.  Eppure per ragioni ancora oscure, ma che con l’aiuto di Dio (presto o tardi) spero emergeranno,  sono stato condannato ingiustamente, perché se, mai, il provvedimento potesse essere considerato illegittimo, certamente non poteva essere affermato l’elemento psicologico della colpa grave e di conseguenza la responsabilità amministrativa. Io ho firmato proprio perché ho letto i provvedimenti ammessi al visto di legittimità della Corte dei  Conti. Mi sono cioè fidato ed affidato alla competenza giuridica dei Magistrati. Quindi non sono mai stato in colpa nel firmare quel provvedimento.

L’unica colpa la sento nei confronti della mia famiglia ed in particolare di mia moglie e dei miei figli perché,  nel fare quello che ho ritenuto il mio dovere, e cioè di pagare quanto dovuto, a chi aveva lavorato in quei corsi,  in forza dei diritti conquistati dai lavoratori dipendenti a seguito di battaglie e sacrifici di uomini e donne coraggiosi, ho prodotto per me e per loro ( mia moglie e miei figli) incertezza, impoverimento, dispiaceri, mutamento delle condizioni di vita generali, relazionali, sociali ecc. ecc.,  e additamenti.

Lo so che chi legge, specie in Italia, pensa che non è possibile che quello che io sto dicendo sia la verità. Si è portati a pensare che i Magistrati sono “GIUSTI” per definizione.  Essi però non sono tutti santi! Tra di loro la stragrandissima maggioranza è certamente composta di persone che ogni giorno svolgono il loro lavoro ed esercitano la loro funzione col massimo rispetto del principio di legalità e con alto senso del dovere, ma, accanto a loro, vi sono anche quelli che travisano, o nella migliore delle ipotesi travalicano, ruolo e funzione, come anche i recenti fatti accaduti in seno al CSM hanno raccontato.

Il concorso di ammissione alla carriera di Magistrato non certifica (per semplificare) la purezza etica e morale dei soggetti vincitori e soprattutto non garantisce la loro aderenza alla missione di applicare la legge senza farsi tentare di sostituirsi ad essa. Attesta semmai, più semplicemente che, rispetto ai candidati che hanno partecipato al medesimo concorso ed alla media generale dei partecipanti, quelli che lo superano hanno una migliore e più approfondita conoscenza delle norme e degli istituti che compongono l’ “ORDINAMENTO GIURIDICO”. Quindi non è impossibile che Magistrati si discostino dal corretto esercizio dell’immenso potere che hanno.

La Storia è costellata da una infinità di sentenze ingiuste. Per chiudere su questo punto voglio ricordare la sentenza più famosa della Storia: Ponzio Pilato, che era un alto Magistrato romano, affidò al Popolo il verdetto; anziché amministrare Giustizia ed assolvere Gesu’ Cristo accontentò la voglia di sangue del Popolo e rinsaldò l’alleanza con chi lo temeva. Si tratta cioè del più chiaro ed evidente esempio di sentenza politica.

IV
SCOPI

Consapevole che questo mio progetto si potrà sviluppare entro i limiti impostimi a) dalle mie capacità, e, b) dai mezzi di cui dispongo, chiarisco da subito che pubblico gli atti del processo non per recuperare l’elettorato, sul quale la vicenda ha inciso, ma per :

 1) spiegare ciò che è accaduto, in primis a tutti gli amici e persone che mi hanno sostenuto, ma, anche a quelli che non lo hanno fatto, quindi a tutti, compresi gli avversari politici ( tra cui riconnetto anche gli avversari interni alla Destra, poiché per primi hanno visto-voluto-goduto dei vantaggi derivanti da una mia uscita di scena)   che per ignoranza e/o per cattiveria-odio-invidia ci hanno sguazzato; 

2) provare a provocare, sulla base di un preciso precedente, qualche riflessione in chiunque abbia la possibilità di incidere sulla legislazione vigente; 

3) (quindi) , evidenziare precisi vuoti normativi che, a mio avviso, andrebbero colmati almeno per tre ordini di motivi: 

a) dare concretezza al principio di legalità, inteso come strumento per amministrare Giustizia e non come mero esercizio di potere; 

b) dare strumenti normativi a chi, come me, è vittima di un sistema monco; 

c) agevolare il formarsi di orientamenti giurisprudenziali (che io definirei “con valenza giuridica rinforzata”) in grado di fornire indirizzi chiari alle prassi amministrative e conseguenziale certezza a coloro (amministratori e burocrati) ad essi si adeguano che non saranno sfiorato da processi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ad eccezione di quella penale nel caso in cui, nonostante l’apparente conformità alla legge ed all’indirizzo giurisprudenziale, siano stati commessi reati. 

Preciso altresì che, nonostante la mia delusione ed amarezza, non voglio attaccare la Magistratura. Da semplice operatore del diritto e da semplice cittadino, che ha avuto la possibilità di ricoprire ruoli istituzionali, nutro il massimo rispetto per tutte le istituzioni dello Stato a partire dalle Forze dell’ordine e dalla Magistratura. Lo stesso Stato, però, che è stato vicino a me ed ai miei familiari contro l’organizzazione mafiosa Carbonaro-Dominante, in occasione della tragica morte di mio padre, riconoscendone l’altissimo sacrificio personale per contrastare l’ingiustizia e la sopraffazione, oggi, attraverso suoi importanti organi, mi infligge una condanna ingiusta, e mi costringe, per una seconda volta, ad un cambiamento di vita  familiare, relazionale, sociale, professionale, economica assai pesante e non sopportabile. Essa, inoltre, ha prodotto, e continua a farlo, riflessi diretti anche sulle prospettive di vita  dei miei figli.  Se la condanna fosse stata meritata, allora non avrebbero di che lamentarsi, ma essa è ingiusta.

Oltre che ingiusta è anche frutto di un sistema giuridico monco. L’ordinamento giuridico  non dà la possibilità di ricorrere in Cassazione per verificare la legittimità della stessa condanna. L’impossibilità di ricorrere in Cassazione per gli stessi motivi previsti per le sentenze della Magistratura Civile e Penale  la rende ancora più ingiusta ed abnorme. Il trattamento dei chiamati per responsabilità amministrativa è differente da quella dei chiamati per responsabilità civile e/o penale. Eppure gli effetti sono altrettanto pesanti ed incidenti su diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione e dai trattati di diritto internazionale.  

Quindi lo scopo, principale, di questa mia denuncia è quello di sollevare una domanda, partendo dal caso concreto con metodo, potremmo dire, empirico : 

“E’ ancora giustificabile l’art. 111 ultimo comma della Costituzione che così recita: < Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. > ? 

Secondo me non più, tenuto conto delle competenze che si sono aggiunte alla Giurisdizione contabile dal dopoguerra ad oggi, ed in particolare della competenza sulla responsabilità amministrativa. E’ necessario introdurre la possibilità di censurare davanti alla Corte di Cassazione, o ad un organo giurisdizionale centrale, interno, con composizione specifica, da creare appositamente,  anche le sentenze del Giudice contabile per gli stessi motivi per i quali si può chiedere il controllo di legittimità  delle sentenze penali e civili.  

Quindi qui non si vuole condurre un attacco alla Magistratura ma fornire una testimonianza diretta della necessità di un intervento legislativo importante, in grado di fornire gli strumenti normativi a chi ha diritto ad ottenere GIUSTIZIA e non rimanere vittima di un sistema imperfetto e carente. 

Infatti, la mia esperienza di vita, prima ancora che le mie opinioni, mi portano ad avere rispetto delle Istituzioni, in primis dello Stato, ma al tempo stesso  l’esperienza di Mala Giustizia vissuta sulla mia pelle e la consapevolezza che esse (Istituzioni) non sono estranee a disfunzioni, storture, abusi ecc. mi impongono di non sottrarmi al dovere di denunciare l’accaduto, di spiegare a tutti che il mio impegno è stato profuso correttamente, di alimentare la speranza che qualcosa attraverso la denuncia possa cambiare per evitare ulteriori casi di “Mala Giustizia”. 

Concludo, sul punto, facendo mie le parole che ho sentito pronunciare in una pubblica intervista al Dott. Luigi De Magistris, magistrato con un trascorso familiare di più generazioni in magistratura: “Io ho rispetto per l’Istituzione Magistratura, ma non ho fiducia nella Magistratura in quanto tale bensì nei singoli Magistrati”.   

Carmelo Incardona